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Il decreto attuativo relativo al turismo del vino è finalmente stato pubblicato ad inizio Aprile 2019, dopo un’attesa di circa un anno dall’annuncio della legge sull’enoturismo, periodo durante il quale sono state apportate alcune modifiche alla bozza iniziale del documento.

Il decreto sostanzialmente permette alle aziende vitivinicole di operare nell’ambito delle attività del turismo del vino autonomamente, senza l’obbligo di far parte di una Strada del Vino o di un Consorzio specifico, commercializzando “esperienze turistiche” quali degustazioni, tour nei vigneti ed eventi. La legge rientra pienamento nella logica dell’azienda agricola multifunzione, in cui oltre alla commercializzazione del vino, si affianca la commercializzazione di servizi.

Un’azienda vitivinicola, però, per poter offrire servizi turistici definiti dalla legge, deve garantire determinati requisiti, definiti appunto da questo decreto attuativo. Vediamo nel dettaglio gli estratti di maggiori rilievo, in particolare i punti 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto, in cui sono inseriti le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica:

“1) Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-saniatario e di sicurezza, previsti dalla normatica vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

  1. apertura settimana o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  2. strumenti di prenotazione delle visite preferibilmente informatici;
  3. cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  4. sito o pagina web aziendale;
  5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  6. materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano;
  7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di orginine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
  8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
  9. personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
  10. l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere affettuata con calici in vetro o altro materiale, purchè non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  11. svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti dell’azienda, collaboratori esterni

2) L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitati previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attivitò enoturistica: DOP; IGP; STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionale riconosciuti dalle UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.”

Questi requisiti e standard vanno ad inseristi nel quadro normativo che era stato prediposto già in precedenza e di cui avevo parlato in questo articolo: Enoturismo è legge, quali i vantaggi per le aziende?

Per competezza di informazione, vi rimando al testo competo del decreto attuativo sull’enoturismo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

Autore - elenaroppa commenti - 0

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